Accolto il ricorso dei maremmani, rigettato quello dei salentini. Confermati i 10 mesi ad Antonio Conte. Tutte le motivazioni delle sentenze
Vi proponiamo l’elenco completo delle sentenze sui ricorsi riguardo il calcioscommesse, così come è stato pubblicato dalla Figc. Spicca il respingimento del Lecce che dovrà giocare in Lega Pro e l’accoglimento, invece, del Grosseto che torna ad essere a tutti gli effetti in Serie B. Antonio Conte mantiene i 10 mesi di squalifica, sconto al suo secondo Angelo Alessio.
Ecco l’elenco delle sentenze:
Ricorso Sig. CAMILLI PIERO
avverso la sanzione della inibizione per anni 5 inflitta ai sensi dell’art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S in relazione alla gara Ancona/Grosseto del 30.4.2010, seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)
ACCOLTO, e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata.
Ricorso U.S. GROSSETO F.C.
avverso il provvedimento dell’esclusione dal Campionato di competenza di Serie B 2012/2013, con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore, inflitta ai sensi degli artt. 7 commi 2, 3 e 6 e 4
ACCOLTO, e, per l’effetto, annulla la delibera impugnatacomma 1 C.G.S. in relazione alla gara Ancona/Grosseto del 30.4.2010, per il comportamento ascritto al Sig. Camilli Piero, seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)
Ricorso Calc. CASSANO MARIO
avverso la sanzione della squalifica per mesi 9 inflitta ai sensi degli artt. 7 commi 1, 2, 5 e 6, 1 comma 1 e 6 comma 1 C.G.S., in relazione alle gare Siena/Piacenza del 19.2.2011 e Albinoleffe/Siena del 29.5.2011 seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8..2012)
RESPINTO
Ricorso Calc. CATINALI EDOARDO
avverso la sanzione della squalifica per anni 3 e mesi 6 inflitta ai sensi dell’art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S., in relazione alla gara Siena/Piacenza del 19.2.2011 seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO
Ricorso Calc. BERTANI CRISTIAN
avverso la sanzione della squalifica per anni 3 e mesi 6 inflitta ai sensi dell’art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S., in relazione alla gara Novara/Siena del 01.5.2011 seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO
Ricorso Calc. DRASCEK DAVIDE avverso la sanzione della squalifica per anni 3 e mesi 6 inflitta ai sensi dell’art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S., in relazione alla gara Novara/Siena del 01.5.2011 seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO
Ricorso Calc. GHELLER MAVILLO avverso la sanzione della squalifica per mesi 6 inflitta ai sensi dell’art. 7 comma 7 C.G.S., in relazione alla gara Novara/Siena del 01.5.2011 seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012
RESPINTO – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)
Ricorso Calc. VITIELLO ROBERTO avverso la sanzione della squalifica per anni 4 inflitta ai sensi dell’art. 7 commi 1, 2, 5, 6 e 7 C.G.S., in relazione alle gare Novara/Siena del 01.5.2011 e Albinoleffe/Siena del 29.5.2011 seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO
Ricorso NOVARA CALCIO avverso la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013 inflitta ai sensi degli artt. 7 commi 2, 4 e 6 e 4 commi 2 e 5 C.G.S., in relazione alla gara Novara/Siena del 01.5.2011, in relazione al comportamento dei propri tesserati Bertani Cristian, Drascek Davide e Gheller Mavillo, seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)
PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per l’effetto, infligge la sanzione di 1 punto di penalizzazione unitamente all’ammenda di € 20.000,0012.
Ricorso Sig. CONTE ANTONIO avverso la sanzione della squalifica per mesi 10 inflitta ai sensi dell’art. 7 comma 7 C.G.S., in relazione alle gare Novara/Siena del 01.5.2011, Albinoleffe/Siena del 29.5.2011, seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)
La C.G.F., in parziale riforma della decisione impugnata, proscioglie il sig. Conte Antonio in relazione all’incolpazione relativa alla gara Novara/Siena dell’1.5.2011 e, rideterminando la sanzione, infligge la squalifica di mesi 10 in relazione alla gara Albinoleffe/Siena del 29.5.2011. 13.
Ricorso Sig. ALESSIO ANGELO avverso la sanzione della squalifica di mesi 8 inflitta ai sensi dell’art. 7 comma 7 C.G.S., in relazione alle gare Novara/Siena del 01.5.2011, Albinoleffe/Siena 29.5.2011, seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)
PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l’effetto, riduce la sanzione inflitta a mesi 6 di squalifica.
Ricorso Calc. COPPOLA FERDINANDO avverso la sanzione della squalifica per mesi 6 inflitta ai sensi dell’art. 7 comma 7 C.G.S., in relazione alla gara Albinoleffe/Siena del 29.5.2011 seguito deferimento del Procuratore
RESPINTO
Ricorso PROCURATORE FEDERALE avverso:
a) il proscioglimento del calciatore Nicola Belmonte dalla violazione dell’art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S.;
b) il proscioglimento del calciatore Leonardo Bonucci dalla violazione dell’art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S.;
c) il proscioglimento del calciatore Salvatore Masiello dalla violazione dell’art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S;
d) il proscioglimento del calciatore Simone Pepe dalla violazione dell’art. 7 comma 7 C.G.S.;
e) il proscioglimento della Società Udinese Calcio S.p.A. per responsabilità oggettiva in relazione alle violazioni ascritte al calciatore Simone Pepe; in relazione alla gara Udinese/Bari del 9.5.2010, seguito proprio deferimento – nota n. 542/463pf10- 11/SP/mg del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO
Ricorso Calc. BELMONTE NICOLA
avverso la sanzione della squalifica per mesi 6 inflitta per violazione dell’art. 7, comma 7 C.G.S., in relazione alla gara Cesena/Bari del 17.4.2011, seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 542/463 pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO
Ricorso Calc. GUBERTI STEFANO
avverso la sanzione della squalifica per anni 3binflitta ai sensi dell’art. 7 commi 1, 2 e 5 C.G.S., in relazione alla gara Bari/Sampdoria del 23.4.2011 seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 542/463 pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO
Ricorso Sig. SEMERARO PIERANDREA
avverso la sanzione della inibizione per anni 5 inflitta ai sensi dell’art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S., in relazione alla gara Bari/Lecce del 15.5.2011, seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 542/463 pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012
– (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO
Ricorso U.S. LECCE S.P.A.
avverso la sanzione dell’esclusione dal Campionato di competenza di Serie B 2012/2013, con assegnazione da parte del Consiglio Federale a uno dei campionati di categoria inferiore e ammenda di € 30.000 inflitta ai sensi degli artt. 7
commi 2, 3, 4, 6 e 4 commi 1, 2 e 5 C.G.S., in relazione alla gara Bari/Lecce del 15.5.2011, per il comportamento ascritto al Presidente Sig.Semeraro Pierandrea, seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 542/463 pf10-
11/SP/mg del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO e, per l’effetto, conferma le sanzioni inflitte, ai sensi dell’art. 4, comma 1 C.G.S.
Ricorso PROCURATORE FEDERALE avverso:
a) il proscioglimento del calciatore Giuseppe Vives dalla violazione dell’art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S;
b) il proscioglimento della società U.S. Lecce in relazione alle violazioni ascritte al calciatore Giuseppe Vives, per responsabilità oggettiva, in relazione alla gara Bari – Lecce del 15.52011, seguito proprio deferimento – nota n. 542/463
pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO
Ricorso Calc. PORTANOVA DANIELE avverso
la sanzione della squalifica per mesi 6 inflitta ai sensi dell’art. 7 comma 7 C.G.S., in relazione alla gara Bologna/Bari del 22.5.2010, in seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 542/463 pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO
Ricorso F.C. BOLOGNA 1909 S.P.A.
avverso la sanzione dell’ammenda di € 30.000 inflitta ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S., in relazione alla gara Bologna/Bari del 22.5.2010, in riferimento al comportamento del proprio tesserato Portanova Daniele, seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 542/463 pf10-11/SP/mg del 25.7.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff.
n. 12/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO
Ricorso PROCURATORE FEDERALE avverso:
a) la qualificazione delle violazioni ascritte al calciatore Daniele Portanova, di cui all’art. 7 comma 7 C.G.S. e la relativa sanzione inflitta di mesi 6 di squalifica;
b) avverso il proscioglimento del calciatore Marco Di Vaio dalla violazione dell’art. 7 comma 7 C.G.S.;
c) l’incongruità della sanzione dell’ammenda di € 30.000,00 inflitta alla società F.C. Bologna 1909 S.p.A. per responsabilità oggettiva in relazione alle violazioni ascritte ai calciatori Daniele Portanova e Marco Di Vaio, in relazione alla gara Bologna/Bari del 22.5.2010, seguito proprio deferimento – nota n. 542/463pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO