Nuovo colpo di scena nella querelle del calcioscommesse.
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso dalla società S.S. Teramo calcio s.r.l. contro la F.I.G.C., la Procura Federale FIGC, la Lega Nazionale Serie B, la Lega Pro, la società Ascoli Picchio 1898 s.r.l., la società A.S.Gubbio 1910 s.r.l., la società F.C.Forlì S.r.l., nonché contro la società San Marino calcio s.r.l., avente ad oggetto la richiesta, da parte della società ricorrente, di riforma e/o di annullamento della decisione della Corte Federale d’appello FIGC, pubblicata con le motivazioni in data 8 settembre 2015, con cui è stata revocata l’attribuzione del titolo da essa acquisito nel Campionato di Lega Pro – Divisione Unica 2014/2015 – girone B, e, per l’effetto, del diritto di richiedere l’ammissione in Serie B per il campionato 2015/2016, a vantaggio della seconda in graduatoria Ascoli Picchio 1898 s.r.l., oltre alla comminazione della penalizzazione di sei punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016, più l’ammenda pari ad euro 30.000,00.
La società ricorrente chiede di disporre l’annullamento della suddetta decisione, con integrale cancellazione delle sanzioni irrogate a carico della stessa ricorrente, e, conseguentemente, di ordinare l’immediata riammissione della ricorrente medesima al campionato di Serie B per la stagione 2015/2016, anche in sovrannumero.
In via cautelare, di sospendere l’esecutività e l’immediata esecuzione della decisione impugnata e, in conseguenza, di sospendere lo svolgimento delle prossime gare dei campionati di Serie B e Lega Pro, sino alla decisione nel merito del presente ricorso o, in subordine, delle sole gare dell’Ascoli Picchio e della società Teramo calcio s..r.l.