La società ha voluto mettere a tacere tutte le voci circolate in questi giorni.
I giorni precedenti alle decisioni del Consiglio Federale sui ripescaggi nel campionato di Lega Pro sono spesso contraddistinti da una ridda di voci e interpretazioni dei criteri fissati dalla FIGC, allo scopo di individuare, in anticipo, quali siano i club beneficiari del provvedimento di integrazione della vacanza di organico.
Questa stagione, qualcuno ha sostenuto che la Reggina 1914 del Presidente Praticò non sarebbe ripescabile, sollevando, dunque, perplessità sulle dichiarazioni rilasciate dal Presidente della Lega Pro che aveva indicato il club amaranto tra le potenziali ammesse nei professionisti.
La ragione della preclusione al ripescaggio deriverebbe dal fatto che la compagine presieduta da Mimmo Praticò avrebbe ‘ereditato’ il titolo sportivo della Reggina Calcio 1986, che ha ricevuto sanzioni disciplinari, nell’ultima stagione, per illecito amministrativo.
Inoltre, il Comunicato che disciplina le procedure di ripescaggio (428/A del 7 giugno 2016) preclude l’ammissione alla categoria superiore ai club a cui ‘è stato attribuito nelle stagioni sportive 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, il titolo sportivo ai sensi dell’art. 52, comma 3, delle NOIF’.
Tuttavia, le predette preclusioni non sono applicabili alla Reggina 1914, in quanto la stessa non costituisce una ‘prosecuzione’ della Reggina Calcio 1986, trattandosi di soggetto assolutamente differente, privo di qualsiasi tratto comune.
In proposito, l’art. 52, comma 3, NOIF riguarda i club che, dopo aver rilevato l’azienda sportiva del club fallito in sede di asta fallimentare, hanno proseguito l’attività dalla medesima categoria cui aveva titolo a partecipare il sodalizio cui è stata revocata l’affiliazione (es. Ascoli, Pescara, Lanciano, Bari), accollandosi i debiti sportivi.
Nel caso della Reggina 1914, invece, nella stagione 2015/2016 il club di Praticò ha militato nel campionato di Serie D (mentre la Reggina Calcio 1986 era stata esclusa dal campionato di Lega Pro) in forza della procedura prevista dall’art. 52, comma 10 NOIF, senza intrattenere, illo tempore, alcun rapporto con il Fallimento Reggina Calcio 1986 Spa e versando alla FIGC un contributo straordinario di € 300.000,00.
Tale ultima procedura (che è completamente diversa da quella dell’art. 52, comma 3, NOIF) non prevede alcuna preclusione, per chi ne beneficia, rispetto alla partecipazione alle procedure di ripescaggio.
Pertanto, sussistendo i requisiti economico-finanziari, infrastrutturali e organizzativi richiesti dalla FIGC, la Reggina 1914 ha pieno titolo per essere ammessa alla graduatoria dei ripescaggi in Lega Pro.