La notizia arriva direttamente dalla FIGC.
Salta ufficialmente la prima società in Lega Pro. Ad annunciare la notizia è la FIGC attraverso un comunicato in cui revoca l’affiliazione alla società Calcio Como srl e rigetta l’istanza di attribuzione del titolo sportivo alla societa F.C. Como Srl.
Questo il comunicato integrale della FIGC:
“- preso atto del fallimento della società Calcio Como S.r.l., dichiarato dal Tribunale di Como in data 21/23 luglio 2016;
– vista la domanda di attribuzione del titolo sportivo della fallita Calcio Como S.r.l. presentata dalla società F.C. Como S.r.l., a mezzo pec del 28 giugno 2017;
– esaminata la documentazione allegata alla predetta istanza;
– letto il parere vincolante della Co.Vi.So.C. espresso in data 30 giugno 2017 e che di seguito si trascrive:
La Commissione, esaminata la domanda di attribuzione del titolo sportivo della fallita società Calcio Como S.r.l., presentata dalla società F.C. Como S.r.l., a mezzo pec del 28 giugno 2017,
nonché la documentazione a corredo della predetta istanza; rilevato che la società F.C. Como S.r.l. ha documentato di aver acquisito l’azienda sportiva del Calcio Como S.r.l., con atto autenticato nelle firme dal Notaio Gianfranco Manfredi di Cantù, rep. 31440/21648 in data 30 marzo 2017 e di aver chiesto la affiliazione alla F.I.G.C.;
rilevato altresì che la società F.C. Como S.r.l. non ha dimostrato di aver assolto, né garantito con fideiussione bancaria a prima richiesta, nel termine perentorio del 28 giugno 2017, il debito sportivo nei confronti dei tesserati della società Calcio Como S.r.l. relativo alle mensilità lorde, successive a marzo 2017 e alle ritenute Irpef dovute per questa mensilità, di sua esclusiva competenza per quanto statuito nell’atto di cessione di azienda e per quanto previsto dalle norme federali;
considerato che il capitale sociale di euro 10.000,00, di cui è dotata la società F.C. Como S.r.l., non può ritenersi sufficiente a garantire il soddisfacimento degli oneri necessari per affrontare il Campionato Serie C, in assenza della dimostrazione da parte della suddetta società di possedere altre risorse adeguate;
ritenuto, per le ragioni sopra evidenziate, ciascuna autonomamente ostativa alla positiva valutazione della istanza di attribuzione del titolo sportivo della fallita Calcio Como S.r.l.,
formulata dalla società F.C. Como S.r.l. che, nel termine perentorio del 28 giugno 2017, non sono state soddisfatte tutte le condizioni all’uopo richieste dall’art. 52, comma 3 delle N.O.I.F.;
visto l’art. 52, comma 3 delle N.O.I.F. esprime parere sfavorevole alla attribuzione del titolo sportivo della fallita Calcio Como S.r.l. alla
società F.C. Como S.r.l.
– ritenuto, alla luce dell’art. 52, comma 3 delle N.O.I.F., di doversi attenere al parere vincolante della Co.Vi.So.C., le cui motivazioni costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
– visti gli artt. 16, comma 6, 52, comma 3 delle N.O.I.F.
d e l i b e r a
di revocare la affiliazione alla società Calcio Como S.r.l.;
di respingere la domanda di attribuzione del titolo sportivo della fallita Calcio Como S.r.l.
presentata dalla società F.C. Como S.r.l., a mezzo pec del 28 giugno 2017”.